Normativa sulla certificazione delle automazioni e CE
Nonostante siano passati svariati anni dall’entrata in vigore delle norme che regolamentano le chiusure automatiche in ambito Civile ed industriale, vi è ancora molta confusione sulla loro applicazione e sulle modalità.
Siamo dell’idea che sia un nostro dovere, nello stabilire un rapporto con i nostri Clienti Utenti finali, presentarci con serietà e trasparenza cercando coscienziosamente di applicare la normativa che è stata pensata per offrire la massima serenità ai proprietari (privati ed aziende) ed agli amministratori condominiali che lavorano su condomini aventi un’apertura automatica (qualsiasi essa sia: cancelli, portoni basculanti, portoni sezionali, portoni a libro, portoni veloci industriali, serrande, porte automatiche, barriere/sbarre, ecc.).
Maggiore sicurezza comprende anche prevenire l’arrecamento di danni a cose e/o persone insieme alla limitazione dei correlati rischi di responsabilità civile e penale causati da un’automazione difettosa o fuori norma.
Di seguito cerchiamo di spiegare nel modo più semplice possibile che cosa normative e leggi dispongono al momento attuale in materia.
Il quadro normativo e gli obblighi da esso derivanti
A novembre 2000 vengono pubblicate le norme europee EN 12453 ed EN 12445, queste nuove norme sono il punto cardine della Direttiva macchine. Il concetto di fondo, con la quale sono state create, è che verranno considerate macchine qualsiasi porta, cancello o apertura nel momento in cui vengono automatizzate e come tali deve essere trattate.
Da maggio 2005 è scaduto definitivamente il periodo transitorio per il graduale adeguamento alle normative europee sulla marcatura CE di porte e cancelli: da questa data vi è il divieto di immettere sul mercato porte e cancelli industriali, commerciali e da garage, sprovvisti di regolare marcatura CE. La Direttiva macchine non è retroattiva, perciò non sussiste l’obbligo di adeguare gli impianti esistenti messi in opera prima di tale data; modifiche significative dell’impianto portano, però, ugualmente ad una conformazione obbligatoria.
L’obbligo di marcatura CE implica l’assunzione di responsabilità da parte del costruttore, il quale dichiara la conformità del prodotto alle direttive europee. Nel caso di porte e cancelli industriali, commerciali e da garage senza
caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo, la norma generale di riferimento è la UNI EN 13241-1, che consente al produttore di godere della presunzione di conformità alle seguenti direttive:
- Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE, recepita in Italia dal DPR 246 del 21/04/93 modificato dal DPR 499 del 1997 (per tutte le tipologie di porte e cancelli);
- Direttiva Macchine 98/37/CE (per porte e cancelli motorizzati);
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE (per porte e cancelli motorizzati).
Successivamente il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 recepisce definitivamente la Direttiva Macchine.
La marcatura CE apposta sul prodotto, indica che tutti gli obblighi di legge in materia sono stati correttamente soddisfatti e documentati nel Fascicolo Tecnico e nella Dichiarazione di Conformità.
La Direttiva macchine stabilisce senza ombra di dubbio che anche l’installatore che motorizza una porta, una serranda o un cancello, ha gli stessi obblighi del costruttore di una qualsiasi altra macchina, come se fosse esso stesso il costruttore della macchina. Ciò si applica anche a chi motorizza una porta, una serranda o un cancello preesistente.
In questo modo al di là delle caratteristiche relative alla qualità del prodotto, il focus viene dato particolarmente alla sicurezza della macchina e conseguentemente sulla prevenzione dei rischi principali che sono:
- schiacciamento,
- cesoiamento,
- intrappolamento,
- convogliamento,
- uncinamento,
- sollevamento (nel caso di chiusure con movimento verticale)
Particolare attenzione si deve avere qualora il serramento non sia già certificato CE come chiusura, in quanto l’installatore dell’automazione deve farsi carico della valutazione strutturale meccanica delle ante della chiusura da automatizzare. Anche in questo caso l’accento si pone sui parametri di sicurezza del serramento in quanto tale (cancello, porta, portone) da motorizzare, ed i parametri da valutare sono:
• resistenza meccanica,
• protezione dal pericolo di caduta / ribaltamento,
• protezione dal pericolo di deragliamento,
• protezione dallo schiacciamento,
• protezione dal convogliamento derivante delle parti mobili,
• protezione dal cesoiamento derivante delle parti mobili.
Norme UNI che vengono coinvolte e che a seconda del caso essere rispettate:
- EN 13241-1
- EN 12635
- EN 61000-6-2
- EN 12453
- EN 12978
- EN 61000-6-3
- EN 12445
- EN 60335-1
- EN 60204-1
Nel caso in cui vengano effettuate modifiche agli impianti elettrici di alimentazione della macchina (serramento+automazione), si devono aggiungere gli obblighi derivanti dalla Legge 46/90, sostituita dal DM 37/2008
Principali problematiche di sicurezza
Le principali problematiche di sicurezza sono per la maggior parte relative agli organi in movimento e alla forza di impatto e schiacciamento generata dal motore elettrico.
All’interno della norma vengono elencati i provvedimenti più idonei per la messa in sicurezza della chiusura, come per esempio la creazione di distanze di sicurezza, l’installazione di barriere protettive, l’eliminazione di parti meccaniche pericolosamente sporgenti, l’adozione di sistemi automatici per la limitazione delle forze e la segnalazione con nastro giallo/nero e/o con appositi cartelli ammonitori dei rischi residui.
Per esempio nel caso del classico cancello automatico, la responsabilità di eventuali danni a persone o cose provocati da esso stesso, ricade direttamente sull’installatore, perché è colui che ha messo in opera la macchina, assemblando vari elementi elettromeccanici (motore/attuatore/motoriduttore, cancello, dispositivi di segnalazione e protezione, ecc.) in una configurazione finale che non è un mai un prodotto di serie, ma una nuova macchina personalizzata in base alle esigenze.
Pertanto, l’installatore, in qualità di produttore della macchina “cancello automatico”, ha l’obbligo di:
1) Eseguire i lavori nel modo più accurato possibile utilizzando componenti idonei e marchiati CE, nel rispetto dei requisiti della UNI EN 12453:2002;
2) Verificare i parametri di sicurezza del serramento installato;
3) Studiare l’analisi dei rischi secondo le norme UNI e le indicazioni del produttore dell’automazione da installare;
3) Effettuare sul lavoro finito tutte le verifiche necessarie per valutare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di limitazione delle forze in base alla norma UNI EN12445:2002;
4) Compilare il fascicolo tecnico, comprendente tutta la documentazione tecnica, la descrizione dei provvedimenti adottati per mettere in sicurezza il sistema macchina (=insieme cancello, motorizzazione e accessori) e completi dei rapporti di prova;
5) Redigere e sottoscrivere la Dichiarazione di Conformità CE, che deve essere rilasciata infine al cliente finale;
6) Marcare in modo indelebile il simbolo CE sul cancello con una targa riportante il numero univoco dell’impianto stesso;
7) Redigere il fascicolo tecnico che va conservato 10 (dieci) anni;
8) Infine rilasciare al Cliente/committente il libretto di manutenzione dell’impianto insieme alle istruzioni utente di conduzione dello stesso.
Ciò vale per tutti i nuovi impianti installati dal maggio 2005 in poi, ma anche per tutti i vecchi impianti a cui, in seguito a lavori e/o assistenze, sono state sostituite o modificate parti fondamentali dell’impianto.
Per esempio, nel caso di un cancello automatizzato, elenchiamo in modo molto semplificato, alcune delle modifiche alla “macchina” che fanno scattare l’obbligo della certificazione e dell’applicazione delle normative:
- sostituizione cerniere del cancello a battente;
- rifacimento guida di scorrimento a terra del cancello scorrevole;
- sostituzione cremagliera del cancello scorrevole;
- sostituzione coste pneumatiche in gomma di sicurezza con nuove coste di sicurezza a filo con microswitch;
- sostituzione scheda della centrale di comando dell’automazione con una nuova e si rende necessaria la riprogrammazione della stessa;
- ecc.
Attenzione: gli obblighi e le responsabilità non ricadono tutti soltanto sull’installatore, perché l’utente finale, che sia un proprietario o un amministratore, ha l’obbligo di assicurarsi del corretto stato di sicurezza dell’impianto, eseguendo i controlli periodici imposti entro le scadenze stabilite.
Obblighi dell’utilizzatore:
- Rispettare il manuale d’uso;
- Effettuare ogni 6 mesi la manutenzione di salvaguardia e sicurezza dell’impianto come previsto dal produttore;
- Rispettare le regole previste dall’analisi dei rischi.
Il registro di manutenzione conterrà tutti i riferimenti agli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e modifiche effettuate sull’impianto durante il suo tempo di vita.
Le nuove norme pongono l’accento sull’importanza della manutenzione nel quadro generale di una corretta gestione dell’impianto. Il cliente (proprietario, utente o amministratore), si assume la responsabilità della mancata attuazione del piano di manutenzione previsto dal costruttore al momento dell’assemblaggio della macchina.
É di fontamentale importanza che il committente capisca la necessità di stipulare un contratto di manutenzione che fissi in maniera chiara le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e ne stabilisca i limiti temporali. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere svolte esclusivamente da personale abilitato qualificato ed utilizzando componenti conformi alle norme.